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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione - in cause scindibili - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 804 del 16/01/2020 (Rv. 656588 - 01)

Decisione concernente pluralità di rapporti giuridici distinti ed autonomi - Impugnazione proposta soltanto nei confronti di alcune delle parti - Ordine del giudice di notificazione anche alle altre - Omessa esecuzione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di impugnazione di decisione riguardante una pluralità di rapporti giuridici distinti ed autonomi, ove essa sia proposta nei confronti di alcune soltanto delle parti, l'omessa esecuzione, nel termine perentorio assegnato, dell'ordine del giudice ex art. 332 c.p.c. di eseguire la notificazione nei confronti delle altre determina, venendo in rilievo un litisconsorzio facoltativo in cause scindibili, l'estinzione del processo limitatamente ai soggetti destinatari del rinnovo della notifica, non potendo il detto ordine avere riflesso sugli altri. (Nella specie, la S.C., in una controversia nella quale ricorreva un cumulo soggettivo di domande risarcitorie correlate ad un unico fatto storico, ma a contratti di trasporto distinti, ha ritenuto che sussistesse un litisconsorzio facoltativo in cause inscindibili, con la conseguenza che l'estinzione del giudizio di secondo grado per tardiva esecuzione dell'ordine del giudice di rinnovazione della notificazione dell'atto di appello ad una delle parti poteva essere dichiarata solo rispetto alla destinataria).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 804 del 16/01/2020 (Rv. 656588 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_332

IMPUGNAZIONI CIVILI

CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI

NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE