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Concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - sentenza di omologazione - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3954 del 29/02/2016

Decreto di omologazione - Impugnazione - Legittimazione - Presupposti - Qualità di parte nel giudizio di omologazione e soccombenza - Sufficienza - Effettiva esistenza del credito - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

La legittimazione ad impugnare il decreto di omologazione del concordato preventivo discende unicamente dall'avere assunto l'impugnante la qualità di parte in senso formale nel giudizio di cui all'art. 180 l.fall. ed essere ivi rimasto soccombente, così prescindendo dalla prova dell'effettiva esistenza del credito, che, potendo essere accertato "incidenter tantum" in sede concorsuale, non richiede il previo accertamento con efficacia di giudicato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva negato la legittimazione all'impugnazione del decreto di omologazione del concordato preventivo ad un lavoratore, il cui vanto creditorio era ancora "sub iudice").

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3954 del 29/02/2016