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iimpugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5508 del 21/03/2016

notificazione dell'impugnazione - in cause scindibili - appello del convenuto soccombente notificato ai convenuti vittoriosi a fine di "denuntiatio litis" - Condanna alle spese in favore del destinatario della notificazione che non abbia impugnato incidentalmente la sentenza - Esclusione - Fondamento.

Nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5508 del 21/03/2016