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Impugnazioni Cause scindibili e inscindibili

Civile - Impugnazioni Cause scindibili e inscindibili Integrazione del contraddittorio - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012

Massima precedente Conforme N. 6826 del 2010 - Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (Rv. 612077)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE - Giudizio di cassazione - Ricorso palesemente inammissibile - Omessa notifica nei confronti di litisconsorti necessari - Preventiva integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Fondamento.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 207 INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - Giudizio di cassazione - Ricorso palesemente inammissibile - Omessa notifica nei confronti di litisconsorti necessari - Preventiva integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso (nella specie, per la palese inidoneità del quesito di diritto), di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio.
 

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 617 cod. proc. civ., St..Co.., premesso che con atto notificato il 9 dicembre 2003 era stato pignorato un appartamento di sua proprietà e un garage indicato nel N.C.E.U. del Comune di Ferrara alla partita 23479, folio 379; che peraltro il c.t.u. incaricato della stima dell'immobile aveva rilevato che l'autorimessa risultava di proprietà di terzi, domandò che venisse accertato che il garage non poteva essere sottoposto ad esecuzione, in quanto di proprietà di terzi.
La Banca Popolare dell'Emilia Romagna, la Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.;
Finproget s.p.a., Bartolin Spumanti s.n.c., costituitisi in giudizio, chiesero il rigetto dell'avverso mezzo.
Con sentenza del 19 febbraio 2009 il Tribunale di Ferrara ha respinto sia l'opposizione del Co.., sia le domande riconvenzionali. In motivazione ha osservato il decidente, quanto alla legittimazione, che il debitore aveva un concreto interesse al regolare svolgimento della procedura esecutiva, posto che l'espletamento della stessa avrebbe avuto quale conseguenza la vendita di un immobile del quale egli di fatto usufruiva, pur senza esserne proprietario; che il bene pignorato non corrispondeva all'immobile annesso all'appartamento del debitore, mentre il garage di proprietà dell'esecutato non era mai stato oggetto della procedura. Ha tuttavia ritenuto il petitum incoerente con le premesse, non potendo essere accertato ne' quanto avrebbe dovuto divenire di proprietà dell'opponente, ne' il fatto che un bene non pignorato non (era) stato effettivamente pignorato, segnatamente evidenziando che la questione concernente la coincidenza tra l'esistente e il pignorato (andava) risolta in sede esecutiva. Ha quindi ritenuto infondata l'opposizione.
Il decidente ha peraltro rigettato anche le istanze di vendita riconvenzionalmente (ancorché irritualmente) proposte dai creditori, non potendo essere disposta la vendita dell'immobile pignorato, perché non di proprietà del debitore.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte St..Co.., formulando tre motivi e notificando l'atto alla Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop. a r.l., alla Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., alla Casa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a., a Bortolin Spumanti s.n.c, a Oreste So.., a Cantine delle Vigne di Piero Mancini s.r.l., all'Azienda Vinicola Struzziero Giovanni, all'Azienda Vinicola Gaierhof di Togn Luigi, a F.B.S. Group Ferretti A.& C. s.a.s., a Mario St. e a Vittorio Co...
Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo l'impugnante lamenta violazione dell'art. 2910 cod. civ., avendo il giudice di merito rigettato l'opposizione, pur dopo avere accertato che parte dei beni pignorati non era di proprietà del debitore.
1.2 Con il secondo mezzo denuncia nullità della sentenza, per contraddittorietà della pronuncia, perché il giudice di merito, da un lato, aveva accolto il motivo di opposizione concernente l'appartenenza a terzi dei beni pignorati; e, dall'altro, aveva incoerentemente rigettato il mezzo azionato, deducendo che la questione concernente la coincidenza tra l'esistente e il pignorato andava risolta in sede esecutiva.
1.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 617 cod. proc. civ., con riferimento a quest'ultima affermazione, atteso che l'ordinanza di vendita impugnata con l'opposizione era stata pronunciata dal giudice dell'esecuzione.
2 Ritiene il collegio preliminare ed assorbente il rilievo della inammissibilità della proposta impugnazione. È principio fondamentale del vigente ordinamento processuale (sia civile che penale) quello secondo cui l'interesse alla impugnazione - manifestazione del generale principio dell'interesse a agire - presuppone, da un lato, la soccombenza di colui che lo propone, per essere stati i suoi assunti disattesi in sede di merito (cfr. Cass. 11 febbraio 2010, n. 3185; Cass. 10 novembre 2009, n. 26291);
dall'altro, una utilità concreta derivabile, alla parte che propone la impugnazione, dall'eventuale accoglimento del gravame (cfr., Cass. civ., sez. un., 19 maggio 2008, n. 12637; Cass. civ. 23 maggio 2008, n. 13373; Cass. civ. 21 dicembre 2007, n. 27006).
Se è dunque alla utilità effettiva della pronuncia che occorre avere riguardo e, in particolare, al bene della vita conteso e alla destinazione allo stesso impressa dalla statuizione giudiziale, deve convenirsi che nessun pregiudizio può in concreto derivare al Co.. dalla statuizione impugnata, una volta che questai non si limitata a rigettare l'opposizione, ma ha altresì stabilito che, in ogni caso non poteva essere disposta ne' la vendita dell'immobile censito al mappale 163/1 (immobile che non è stato neppure esaminato nell'ambito della procedura) , ne' di quello censito al mappale 163/2, perché non appartenente al debitore esecutato. Nè il ricorrente ha in alcun modo illustrato, a fronte di siffatto decisum, quale benefizio egli si aspetti di conseguire da una pronuncia di accoglimento dell'opposizione, avendo peraltro anche omesso di esplicitare quale fosse il petitum che il giudice di merito ha ritenuto incoerente con le premesse.
Non sembra superfluo aggiungere che il rilievo dell'inammissibilità preclude l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti per le quali manca la prova del buon esito della notifica del ricorso. Vale infatti il principio, che va qui ulteriormente ribadito, per cui nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari ai quali il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio (Cass. sez. un. 22 marzo 2010, n. 6826).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2012