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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29125 del 11/11/2019 (Rv. 655756 - 01)

Giudizio di rinvio - Spese processuali - Compensazione - Disciplina applicabile "ratione temporis" - Criterio di individuazione - Riferimento all'atto introduttivo del giudizio di primo grado - Fondamento - Fattispecie.

Spese giudiziali civili - compensazione - In genere.

Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario; tale giudizio, pertanto, ove mutino le regole del processo, resta soggetto - se non diversamente previsto - alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il procedimento di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in sede di rinvio, aveva provveduto alla compensazione delle spese - nella vigenza, al momento di deposito del ricorso di primo grado, del testo dell'art. 92 c.p.c. che consentiva la compensazione nella ricorrenza di giusti motivi - "per la peculiarità in punto di fatto della fattispecie", osservando che tale motivazione era del tutto incoerente con le ragioni poste a fondamento della decisione, incentrate sulla mera infondatezza della pretesa di una delle parti per carenza di allegazioni istruttorie e di prova).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29125 del 11/11/2019 (Rv. 655756 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_383