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Impugnazioni civili - appello – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30516 del 22/11/2019 (Rv. 655968 - 01)

Cause risarcitone conseguenti a sinistri stradali - Entrata in vigore della l. n. 102 del 2006 dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della proposizione dell'appello - Applicazione in appello del rito ordinario - Necessità - Sopravvenienza dell'art. 53 l. n. 69 del 2009 - Irrilevanza - Condizioni.

In materia di appello, nelle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni personali conseguenti ad incidenti stradali, instaurate prima dell'entrata in vigore della l. n. 102 del 2006 (che prevedeva l'applicabilità alle stesse del rito del lavoro, senza, però, dettare una disciplina transitoria), il gravame deve essere proposto con le forme e nei termini del rito ordinario allorché i giudizi siano stati trattati e decisi in primo grado secondo detto rito, non ostando a questo esito neppure la sopravvenienza dell'art. 53 della l. n. 69 del 2009, il quale - nel disporre l'abrogazione dell'art. 3 della l. n. 102 del 2006, ma sancendo la persistente applicabilità del rito del lavoro alle cause "de quibus", pendenti alla data della propria entrata in vigore - ha, tuttavia, sottratto al regime dell’ultrattività del rito del lavoro le controversie introdotte con quello ordinario per le quali, a tale data, non fosse stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30516 del 22/11/2019 (Rv. 655968 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_426