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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - termini - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28259 del 04/11/2019 (Rv. 655562 - 01)

Procedimenti con pluralità di parti - Ricorso principale non notificato a tutte le altre parti - Impugnazione autonoma delle altre parti - Qualificazione come impugnazione incidentale - Termine per le impugnazioni successive a quella principale - Decorrenza - Dalla notifica della prima impugnazione notificata a tutte le altre parti.

Nei processi con pluralità di parti, la tempestività ex art. 370 c.p.c. dei ricorsi per Cassazione proposti autonomamente dopo il primo, che si convertono sempre in impugnazioni incidentali rispetto a quella principale, deve essere valutata non in relazione al ricorso principale che non sia stato notificato alla parte, ma con riguardo alla data dell'effettiva notifica del primo ricorso incidentale successivo a quello principale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28259 del 04/11/2019 (Rv. 655562 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_332