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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - consumazione dell'impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25403 del 10/10/2019 (Rv. 655271 - 01)

Notificazione dell'impugnazione - Mancato perfezionamento della notificazione per trasferimento del destinatario - Consumazione del diritto di impugnazione - Esclusione - Fondamento - Impugnazione incidentale tardiva - Ammissibilità - Fattispecie in tema di inesistenza della notificazione eseguita a difensore operante "infra districtum".

Quando il procedimento notificatorio dell'atto introduttivo del gravame non si è perfezionato (nella specie, perché il destinatario risultava trasferito altrove), l'inesistenza della notificazione dell'impugnazione principale non implica la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la stessa parte, ricevuta la notificazione dell'impugnazione avversaria, è ammessa a ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario atto mediante una successiva impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 c.p.c.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo, pur avendo pronunciato l'inammissibilità dell'appello principale della stessa parte in quanto la notificazione - tentata presso il difensore operante "infra districtum" al domicilio originario anziché a quello mutato - non si era perfezionata).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25403 del 10/10/2019 (Rv. 655271 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_358