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Impugnazioni civili - appello - domande - nuove – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26880 del 22/10/2019 (Rv. 655664 - 01)

Eccezione e domanda riconvenzionale - Differenza - Conseguenze - Proponibilità della domanda riconvenzionale per la prima volta in appello - Esclusione. Procedimento civile - eccezione - riconvenzionale.

L'eccezione riconvenzionale, pur ampliando il tema della controversia, tendendo a paralizzare il diritto della controparte, rimane nell'ambito della difesa e del "petitum" e, quindi, si differenzia dalla domanda riconvenzionale che, invece, è diretta ad ottenere l'accertamento di un diritto con autonomo provvedimento avente forza di giudicato; ne consegue che tale ultima domanda non può essere proposta in appello se in primo grado la relativa questione sia stata sollevata con eccezione riconvenzionale.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26880 del 22/10/2019 (Rv. 655664 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_345