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Impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Cass. 14379/2019

Fatto illecito - Pluralità di responsabili - Domanda cumulativa di risarcimento dei danni - Sentenza di condanna - Impugnazione - Cause scindibili - Configurabilità - Limiti - Accertamento della responsabilità di uno dei convenuti - Carattere pregiudiziale rispetto all'accertamento della responsabilità degli altri - Conseguenze - Fattispecie.

Responsabilità civile - solidarietà.

Il principio secondo cui la domanda di risarcimento dei danni cumulativamente proposta nei confronti di più soggetti corresponsabili di un fatto illecito dà luogo, in sede di impugnazione, a cause scindibili, per effetto del vincolo di solidarietà passiva configurabile tra gli autori dell'illecito, soffre una parziale eccezione nell'ipotesi in cui l'accertamento della responsabilità di uno di essi presupponga necessariamente quello della responsabilità degli altri. In tal caso, infatti, dovendosi valutare il rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le cause in relazione al contenuto delle censure proposte ed all'esito della lite, l'impugnazione della sentenza di condanna proposta dal responsabile originario per negare la propria responsabilità dà luogo ad una causa inscindibile rispetto a quella promossa nei confronti del responsabile "di riflesso”, che in caso di accoglimento del gravame si troverebbe altrimenti a rispondere da solo del fatto commesso da un altro soggetto.

(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la pronuncia di appello che, nel confermare la sentenza con la quale la società concessionaria di un tratto autostradale era stata ritenuta esclusiva responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni sofferti da un automobilista in conseguenza di un sinistro provocato da una lastra di ghiaccio, non aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri conducenti coinvolti nell'incidente ed evocati nel giudizio primo grado, avendo la società concessionaria fondato il gravame sulla sola insussistenza della propria responsabilità, senza attribuire rilevanza, neanche in termini di concausalità, al contributo degli altri automobilisti nella produzione dell'evento).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14379 del 27/05/2019 (Rv. 654091 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 2055 – Responsabilità solidale

Cod. Proc. Civ. art. 331 – Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili