Skip to main content

Opposizione di terzo - Nozione e natura giuridica - Opposizione di terzo ordinaria - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5244 del 21/02/2019

Impugnazioni civili - opposizione di terzo - Nozione e natura giuridica - Opposizione di terzo ordinaria - Condizioni.

L'opposizione ordinaria di terzo, di cui al primo comma dell'art. 404 c.p.c., non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5244 del 21/02/2019

Cod_Proc_Civ_art_404