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Impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - Fusione di società perfezionatosi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003 - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 4042 del 12/02/2019

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - Fusione di società perfezionatosi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003 - Vicenda evolutivo - Modificativa dello stesso soggetto - Prosecuzione dei rapporti in capo al soggetto unificato - Configurabilità - Impugnazione nei confronti della società incorporata - società - fusione – effetti - In genere.

In tema di fusione per incorporazione, l'art. 2504 bis c.c. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003), nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda non estintiva ma evolutivo-modificativa che comporta un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente ma non la creazione di un nuovo ente distinto dal vecchio, sicché è ammissibile l'appello proposto nei confronti della società incorporata, la quale, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, sopravvive in tutti i suoi rapporti, anche processuali, alla vicenda modificativa nella società incorporante.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 4042 del 12/02/2019

Cod_Civ_art_2495, Cod_Civ_art_2504_2