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Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) -Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3668 del 07/02/2019

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. - Difformità dalle conclusioni del c.t.u. in assenza di contestazioni - Procedura di correzione di errore materiale - Applicabilità - Conseguenze - Liquidazione sulle spese di lite - Violazione del principio di soccombenza - Ricorso ex art. 111 Cost. - procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3668 del 07/02/2019

In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, mentre la statuizione sulle spese in violazione del principio di soccombenza - ancorché coerente con il "decisum" (erroneamente) adottato dal giudice di merito - è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. anche in difetto di attivazione del procedimento di correzione, potendosi procedere al controllo sulla correttezza della decisione relativa alle spese in base alla lettura coordinata del decreto di omologa e della consulenza tecnica.

Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3668 del 07/02/2019

Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_445_2