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Impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Impugnazione della sentenza limitatamente alle spese processuali – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 602 del 14/01/2019

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Impugnazione della sentenza limitatamente alle spese processuali – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 602 del 14/01/2019

Esito complessivo della lite - Determinazione - Criteri - Fattispecie.

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - in genere.

In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio. (Nella specie, la S.C. ha disposto la compensazione per reciproca soccombenza delle spese dei gradi di giudizio successivi al primo, in cui la parte era risultata vittoriosa nel merito, promossi solo per motivi relativi alle spese ed accolti parzialmente).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 602 del 14/01/2019