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Domanda di riconoscimento della protezione internazionale

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso - domanda di riconoscimento della protezione internazionale - decisione in primo grado - appello ex art. 702-quater c.p.c. - regime introdotto dall’art. 27, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 142 del 2015 – forma - ricorso - necessità – fondamento – “overruling” processuale – configurabilità - peculiarità temporale di operatività - incidenza del nuovo orientamento nei giudizi di rinvio - ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri in genere. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28575 del 08/11/2018

>>> Nel vigore dell'art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, così come modificato dall'art. 27 comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 142 del 2015, l'appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un "overrulling" processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell'affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l'appello secondo il regime dell'art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione. Resta fermo il principio che, nei giudizi di rinvio riassunti a seguito di cassazione, il giudice del merito è vincolato al principio enunciato a norma dell'art. 384 c.p.c., al quale dovrà uniformarsi anche se difforme dal nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28575 del 08/11/2018