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Vizio della motivazione

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - vizio della motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nella formulazione successiva al d.l. n. 83 del 2012 – censura relativa a fatto pacifico o "non contestato" - deducibilità - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26274 del 18/10/2018

>>> Il fatto di cui sia stato omesso l'esame, rilevante ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nella formulazione conseguente al d.l. n. 83 del 2012), deve essere stato "oggetto di discussione fra le parti" e, quindi, necessariamente "controverso".Ne consegue che, ove il giudice affermi che un fatto è esistente o provato, perché incontroverso o pacifico (e, quindi, non discusso), tale punto della decisione non può essere censurato in termini di vizio della motivazione ex art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., potendosi piuttosto configurare una violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. o degli artt. 115, comma1 (ove applicabile "ratione temporis"), 167, comma 1, 183 c.p.c. e 2697 c.c.

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26274 del 18/10/2018