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Censura di insufficienza della motivazione

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. come riformulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 – censura di insufficienza della motivazione - inammissibilità - vizi deducibili - individuazione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018

>>> In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art.111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018