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Effetti della riforma o della cassazione

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - contratti bancari - riforma o cassazione parziale della sentenza - effetti sui capi della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassati - estensione ai capi non oggetto di impugnazione autonoma ma necessariamente collegati - giudicato – esclusione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22776 del 25/09/2018

>>> Il principio dettato dall'art. 336 c.p.c., secondo cui la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sui capi della stessa dipendenti dalla parte riformata o cassata, trova applicazione rispetto ai capi non impugnati autonomamente, ma necessariamente collegati ad altro che sia stato impugnato. Ne consegue che, in tema di contratti bancari, la riforma o la cassazione della sentenza che abbia dichiarato la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta e contenga l'espressa statuizione della non debenza di interessi e spese, impedisce il passaggio in giudicato della parte di sentenza relativa alla non debenza degli accessori, trattandosi di statuizione necessariamente collegata al capo impugnato e riformato o cassato.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22776 del 25/09/2018