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Impugnazioni civili - appello - domande - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20690 del 09/08/2018

Vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande - Devoluzione al giudice di appello della domanda non esaminata - Mera riproposizione della questione - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di impugnazioni, anche il vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello incidentale, con il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell'evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta; sicché deve reputarsi inammissibile la mera riproposizione in sede di gravame della relativa questione.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20690 del 09/08/2018