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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 651 del 30/01/1979

Questioni nuove - nullità del negozio giuridico - deducibilità per la prima volta in cassazione - limiti.*

Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - azione di nullità - in genere.*

Il principio della deducibilità e rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, della nullità del negozio giuridico (nella specie, donazione effettuata da un ente pubblico territoriale) opera, in Sede di legittimità, solo quando la nullità medesima derivi da elementi già acquisiti in causa e risultanti dalla sentenza impugnata, mentre resta preclusa la possibilità di dedurre per la prima volta con il ricorso per Cassazione una ragione di nullità che implichi nuove indagini di fatto, non consentite in detta Sede (nella specie, Mancanza di una delibera dell'ente debitamente approvata dall'autorità tutoria). ( V 3544/77, mass n 387139).*

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 651 del 30/01/1979