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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2416 del 23/04/1981

Poteri - cassazione per violazione di norme di diritto - per erronea qualificazione o valutazione giuridica del fatto accertato dal giudice del merito - questioni prospettabili o rilevabili d'ufficio in sede di legittimità - preclusione definitiva nel giudizio di rinvio - fattispecie in tema di donazione da parte del de cuius in favore di un figlio naturale oltre i limiti della sua quota di legittima.*

Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - soggetti - figli legittimi e naturali.*

Nell'ipotesi di Cassazione con rinvio disposta ai sensi dell'art 383 cod proc civ per erronea qualificazione o valutazione giuridica del fatto accertato dal giudice del merito, tutte le questioni che potevano o dovevano essere prospettate in Sede di legittimità, o essere rilevate di ufficio, debbono intendersi implicitamente decise in via definitiva dalla Corte suprema, quale presupposto necessario ed inderogabile della sua pronunzia, con la conseguente preclusione alla proposizione ed all'esame di tali questioni nel giudizio di rinvio, in quanto dirette a porre nel nulla od a limitare gli effetti della suindicata pronunzia, in contrasto con il principio della loro intangibilità. Pertanto, se la sentenza della Corte suprema ha affermato la validità di una donazione effettuata dal de cuius in favore di un figlio naturale, anche per la parte eccedente la sua quota di legittima, e riconosciuto al medesimo il diritto di esercitare senza limitazioni la scelta prevista dall'art 746 cod civ, non sono deducibili nel giudizio di rinvio, ne esaminabili dal giudice, questioni intese a privare il donatario di quella facoltà di scelta. ( V 507/80, mass n 403891; ( V 385/79, mass n 396480; ( V 3093/78, mass n 392554).*

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2416 del 23/04/1981