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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5632 del 08/06/1999

Decreto ex art. 11 delle disp. di att. del cod. civ. - Dispositivo dello scioglimento di un'associazione non riconosciuta e di nomina di liquidatore - In presenza di contestazioni fra gli associati - Ricorribilità in cassazione ai sensi dell'art. 111 della Cost. – Sussistenza - Associazioni e fondazioni - associazioni non riconosciute - scioglimento - dell'associazione - Richiesta al presidente del tribunale di provvedimento di scioglimento e di nomina di liquidatore - Ai sensi dell'art. 11 delle disp. di att. del cod. civ. - Mancanza di accordo fra gli associati - Decreto di accoglimento - Natura decisoria - Conseguenze - Impugnabilità in cassazione ex art. 111 della Cost. - Eventuale accoglimento del ricorso - Tipo di pronuncia - Cassazione senza rinvio.

Il procedimento di nomina di uno o più commissari liquidatori da parte del presidente del tribunale, previsto dagli artt. 30 cod. civ. e 11 delle disp. di att. del cod. civ., con riguardo (oltre che alle fondazioni) alle associazioni riconosciute, per il caso che l'autorità governativa ne abbia dichiarato l'estinzione o l'assemblea ne abbia deliberato lo scioglimento, ha la natura di un intervento di volontaria giurisdizione non rivolto a risolvere un conflitto su diritti. Detto procedimento è estensibile in via analogica alle associazioni non riconosciute nei limiti in cui è compatibile con la qualità, propria di tali associazioni, di enti privi della personalità giuridica ed essenzialmente disciplinati dagli accordi fra gli associati e, dunque, con esclusivo riferimento all'ipotesi in cui lo scioglimento dell'associazione sia stato negozialmente convenuto dagli associati o sia comunque fra loro incontroverso. Ne consegue che, qualora il presidente del tribunale, adito con il suddetto procedimento, nomini il liquidatore di un'associazione non riconosciuta al di fuori di tali presupposti, cioè in presenza di una situazione di conflitto fra gli associati circa il verificarsi dello scioglimento dell'ente, il relativo provvedimento, ancorché pronunciato nella forma del decreto, assume natura decisoria e carattere sostanziale di sentenza di accoglimento di una domanda di risoluzione del contratto associativo e come tale è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione (che, ove accolto, comporta la cassazione senza rinvio del provvedimento - ex art. 382, terzo comma, secondo inciso, cod. proc. civ. - per l'improponibilità di simile domanda in sede non contenziosa), senza che a detta impugnabilità osti la circostanza che il provvedimento sia già stato impugnato dinanzi alla corte d'appello (posto che tale iniziativa, non essendo coerente con la natura decisoria del provvedimento stesso, non può influire sull'esperibilità del rimedio adeguato a quella natura.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5632 del 08/06/1999