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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti - associazioni e fondazioni - associazioni non riconosciute - scioglimento - dell'associazione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1590 de

Decreti del presidente del tribunale ex artt. 11 e 12 disp. att. cod. civ. - Natura giuridica - Volontaria giurisdizione - Configurabilità - Ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Cost. - Esclusione.

I provvedimenti emessi dal presidente del tribunale, in forza degli artt. 11 e 12 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, nell'espletamento della sua funzione di nomina e di sorveglianza sull'attività compiuta dai liquidatori di un'associazione privata riconosciuta, costituiscono misure di volontaria giurisdizione, prive di decisorietà e di definitività, essendo il liquidatore revocabile o sostituibile in ogni tempo, anche d'ufficio, e fondandosi esse su di un'indagine sommaria e "incidenter tantum", con la conseguenza che avverso tali provvedimenti non è ammessa l'impugnazione straordinaria per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1590 del 03/02/2012