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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11139 del 10/05/2013

Decadenza dal termine di integrazione del contraddittorio in appello - Rimessione in termini - Presupposti - Fattispecie.

Entro il termine per l'integrazione del contraddittorio in appello, di cui all'art. 331 cod. proc. civ., la parte che ne sia onerata deve non solo compiere il procedimento notificatorio, ma anche individuare il legittimo contraddittore. Versa, pertanto, in colpa grave, e non ha diritto alla rimessione in termini, la parte che, avendo ricevuto l'ordine di integrare il contraddittorio nei confronti di un'eredità giacente, e disponendo a tal fine di un congruo termine, ometta di attivarsi per promuovere la nomina del curatore, non potendo essa invocare a scusante la circostanza che spettasse ad altri provvedervi.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11139 del 10/05/2013