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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - passiva - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9225 del 10/04/2017

Atto d’impugnazione - Notifica nei confronti del solo chiamato all’eredità rinunciante – Difetto di “legitimatio ad causam” – Inammissibilità dell’impugnazione.

L’atto d’impugnazione notificato al solo chiamato all’eredità, che vi abbia rinunciato, è inammissibile per difetto di “legitimatio ad causam”, attesa l’efficacia retroattiva della rinunzia all’eredità ai sensi dell’art. 521 c.c..

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9225 del 10/04/2017