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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20132 del 24/09/2014

Istanza di proroga del termine per la liquidazione dell'eredità - Provvedimento di rigetto - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di accettazione con beneficio d'inventario, il decreto con cui il tribunale rigetta l'istanza di proroga del termine ex art. 500 cod. civ. per completare la procedura di liquidazione non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva attesa la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20132 del 24/09/2014