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Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19884 del 20/09/2010

Divisione erria - Domanda - Deduzione in appello di circostanze attinenti al titolo in forza del quale si radica la qualità di erede diverse da quelle prospettate in primo grado - Inammissibilità - Sussistenza - Fondamento.

Nel giudizio di divisione erria, qualora gli eredi invochino in primo grado, come titolo successorio, il proprio diritto di rappresentazione rispetto al genitore che ha rinunciato all'eredità, costituisce domanda nuova - come tale inammissibile in grado di appello - quella con la quale i medesimi, nel successivo giudizio di secondo grado, ribadiscono la domanda di divisione sul diverso presupposto per cui, non avendo il genitore redatto l'inventario nei termini di legge ed essendo il medesimo nel possesso dei beni erri, la sua rinuncia sarebbe da ritenere priva di effetto; in tal caso, infatti, la domanda di divisione proposta in qualità di eredi si trasforma in una domanda tesa a sollecitare i chiamati ad esprimersi sulla volontà di accettare o meno l'eredità.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19884 del 20/09/2010