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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22072 del 22/09/2017

Notificazione dell'impugnazione al difensore di un ente locale territoriale presso la sede dell’ente nonostante l’elezione di domicilio in luogo diverso – Validità – Limiti - Fondamento.

È valida la notificazione dell'atto di appello al difensore di un ente locale territoriale, che pure abbia per il primo grado eletto domicilio altrove, eseguita presso la sede legale dell'ente medesimo, nella quale il difensore era ed è incardinato, sul presupposto della coincidenza in quel luogo della sua Avvocatura, dovendosi equiparare la consegna a persona addetta a tale sede, ove non si alleghi e non si provi che una diversa ubicazione di quegli uffici sia stata preventivamente comunicata al Consiglio dell'Ordine, a una notifica allo studio del legale, e comunque risultando la notifica in quel luogo idonea a porre il professionista in grado di espletare tempestivamente il suo ministero col dispiegamento di una minimale diligenza e attività di autorganizzazione nello smistamento degli atti ricevuti, normalmente esigibile da una P.A.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22072 del 22/09/2017