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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18348 del 25/07/2017

Declaratoria di inammissibilità del ricorso principale - Conseguente inefficacia del ricorso incidentale tardivo - Regolamentazione delle spese - Condanna del ricorrente incidentale al pagamento del doppio del contributo unificato - Esclusione - Fondamento.

Il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18348 del 25/07/2017