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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15350 del 21/06/2017

Sentenza di merito fondata su una pluralità di ragioni autonome - Valida impugnazione contro tutte le “rationes decidendi” - Necessità - Rilievo di inammissibilità del motivo diretto a censurare una delle “rationes decidendi” - Ammissibilità - Ragioni - Conseguenze - Assorbimento degli altri motivi - Fondamento - Fattispecie.

Ove la sentenza di merito sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rilievo di inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione diretto a censurare solo una di esse - consentito in applicazione del principio della “ragione più liquida” - rende irrilevante l’esame degli altri motivi, atteso che in nessun caso potrebbe derivarne l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile. (Nella specie, la S.C., avendo dichiarato inammissibile il motivo diretto a censurare la motivazione con la quale sentenza impugnata, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di canoni locativi non corrisposti, aveva escluso l’esistenza di un preteso controcredito vantato dal conduttore per l’esecuzione di opere di miglioramento, ha ritenuto conseguentemente irrilevante l’esame del motivo volto a censurare l’ulteriore motivazione, aggiuntiva e concorrente con la precedente, fondata sul giudicato formatosi sulla domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento e sul correlato effetto preclusivo in ordine alla possibilità per il conduttore di far valere in compensazione un proprio controcredito).

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15350 del 21/06/2017