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impugnazioni civili - in generale

estinzione del processo - in genere - effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione - passaggio in giudicato della sentenza impugnata - "actio iudicati" - decorrenza del termine - dall'evento estintivo - esclusione - dalla declaratoria di estinzione - configurabilità - fondamento.


In tema di estinzione del processo di appello, dalla quale deriva, ai sensi dell'art. 338 cod. proc. civ., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, il termine di prescrizione dell'"actio iudicati" decorre non già dal momento in cui è intervenuto l'evento estintivo, ma dalla declaratoria di estinzione del processo, ossia da quando si dà luogo all'effetto estintivo, in quanto il combinato disposto degli artt. 2945 cod. civ. e 338 cod. proc. civ., letto alla luce del principio di ragionevolezza nonché del principio del contraddittorio, impone che il "dies a quo" debba coincidere con la pronuncia che ha reso le parti partecipi dello stesso evento.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23156 del 11/10/2013