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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10213 del 26/04/2017

Giudizio di rinvio - Natura - Conseguenze - "Jus superveniens" - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c..

Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, sicchè tale giudizio, ove mutino le regole del processo, resta soggetto - se non diversamente previsto - alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il processo di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile ad un giudizio iniziato, in primo grado, nel 1996, l'art. 92 c.p.c. nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, della l.n. 263 del 2005).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10213 del 26/04/2017