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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1720 del 07/02/2001

Cassazione con rinvio di sentenza non definitiva sull'"an" - Effetti - Caducazione della sentenza sul "quantum" - Ricorso per cassazione avverso tale sentenza - Inammissibilità - Ricorso per cassazione avverso un capo autonomo della sentenza, integrante una pronuncia processuale - Ammissibilità.

La cassazione, anche se con rinvio, della sentenza non definitiva, che abbia pronunziato positivamente sull' "an debeatur", comporta la caducazione della sentenza sul "quantum", dipendendo quest'ultima totalmente dalla prima e tenendo conto che essa, una volta annullata la pronunzia sull' "an", viene ad essere privata del proprio fondamento logico - giuridico, che non può essere sostituito "ex post" dalla nuova pronunzia emessa in sede di rinvio; ne deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso l'indicata sentenza sul "quantum", ma non anche di quello rivolto a censurare il capo della sentenza impugnata integrante una autonoma pronuncia processuale. (Nella specie la Corte di merito, nel determinare il "quantum" risarcibile, aveva anche dichiarato inammissibile l'appello incidentale).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1720 del 07/02/2001