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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - sentenze - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1553 del 11/02/1995

Processo esecutivo - Controversia qualificata dal giudice "a quo" come di opposizione agli atti esecutivi - Sentenza relativa - Ricorso per Cassazione - Potere della Corte di verificare l'esattezza di tale qualificazione - Sussistenza - Conseguenze.

Al fine dell'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro la sentenza che ha deciso sulle contestazioni insorte nel processo esecutivo, è decisiva la qualificazione offerta dal "giudice a quo", con la conseguenza che, qualora tale giudice abbia definito l'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi, deve ritenersi proponibile il ricorso per cassazione a norma dell'art.111 Cost. e non l'appello; ciò non preclude, tuttavia, al giudice "ad quem" e, in particolare, alla corte di Cassazione di verificare l'esattezza dell'anzidetta qualificazione. Pertanto, qualora la corte di Cassazione rilevi che l'opposizione dell'esecutato sia diretta a censurare la completezza del procedimento di formazione del titolo esecutivo (assumendosi, nella specie, la nullità del decreto d'esecutorietà di un lodo arbitrale emesso sulla base del semplice deposito del lodo e senza espressa domanda di "exequatur"), deve annullare la sentenza del Pretore che abbia qualificato detta impugnazione come opposizione agli atti esecutivi e deve affermare, rispetto alla ritenuta opposizione alla esecuzione, la cognizione del giudice competente per materia o per valore, determinandosi quest'ultimo elemento a norma dell'art. 17 cod. proc. civ..

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1553 del 11/02/1995