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impugnazioni in generale - in genere - riscossione spese processuali e pene pecuniarie penali

Procedimenti definiti prima del 1° gennaio 2008 - Omissione della notifica dell'invito al pagamento - Conseguenze - Irregolarità formale dell'attività di riscossione - Rimedi - Opposizione agli atti esecutivi. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14528 del 10/06/2013


Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14528 del 10/06/2013


In materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali e delle pene pecuniarie relative a sentenza penale di condanna emessa in procedimenti definiti prima del 1° gennaio 2008, l'omissione della notificazione dell'invito al pagamento, previsto dall'art. 212 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, anteriormente all'iscrizione ruolo, determina un'irregolarità formale dell'attività di riscossione che può essere fatta valere dal debitore con opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 617 cod. proc. civ. e 226 del d.P.R. citato, n. 115, nel termine fissato dalla prima norma, decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.