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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - in genere – Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14731 del 19/07/2016

Rito camerale - Tempestività del gravame - Verifica al momento del deposito del ricorso - Notifica del ricorso e del decreto presidenziale - Finalità.

Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, il gravame è ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza risponde esclusivamente alla finalità di assicurare l'instaurazione del contraddittorio, sicché la scadenza del termine all'uopo fissato, non preceduta dalla valida effettuazione della notifica o dalla presentazione di un'istanza di proroga, non comporta alcun effetto preclusivo, ma implica soltanto la necessità di procedere alla fissazione di un nuovo termine, a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio, in tal modo sanando il predetto vizio, con efficacia ex "tunc".

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14731 del 19/07/2016