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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - preclusione del ricorso inammissibile o improcedibile – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21145 del 19/10/2016

Proposizione di un nuovo ricorso - Ammissibilità - Mancato deposito del primo ricorso - Termine di proponibilità del secondo ricorso - Decorrenza dalla notificazione del primo ricorso.

Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente dal ricorrente, è ammissibile la proposizione del secondo, anche quando contenga nuovi e diversi motivi di censura, purché la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e l'improcedibilità di quest'ultimo non sia stata ancora dichiarata, non comportando la mera notificazione del primo ricorso la consumazione del potere d'impugnazione.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21145 del 19/10/2016