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Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19210 del 28/09/2016

Contraddittorio integro, in primo grado, solo rispetto alla domanda riconvenzionale e non anche a quella principale - Autonomia delle domande - Rimessione al primo giudice di entrambe le domande - Esclusione - Fattispecie.

In presenza di due domande autonome tra loro, una soltanto delle quali decisa in primo grado in violazione del principio del contraddittorio, per essere stato pretermesso un litisconsorte necessario, il giudice d'appello deve disporre la separazione delle cause e rimettere al giudice di primo grado unicamente quella rispetto alla quale si è verificato il detto vizio. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito che, in presenza di due domande, principale e riconvenzionale, volte alla demolizione di fabbricati eretti a distanza non legale, aveva rimesso entrambe al giudice di primo grado, nonostante solo la prima fosse stata esaminata a contraddittorio non integro, perché proposta nei confronti di uno solo dei comproprietari dell'immobile e difettasse, al contempo, la prova che le distanze tra gli edifici fossero reciprocamente condizionate).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19210 del 28/09/2016