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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19599 del 30/09/2016

Ricorso per cassazione - Noficazione avvenuta presso l'indirizzo del difensore del destinatario - Mancato perfezionamento per errore materiale nella trascrizione del cognome - Rinnovazione tempestiva - Conseguenze - Efficacia della notificazione a far data dalla iniziale richiesta di notifica.

Procedimento civile - notificazione - in genere.

La notificazione del ricorso per cassazione che, tentata in pendenza del termine per impugnare ed effettuata presso l'esatto indirizzo del difensore del destinatario, non sia andata a buon fine per mero errore materiale nella (incompleta) trascrizione del cognome di quest'ultimo è da considerarsi tempestiva ove prontamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine suddetto.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19599 del 30/09/2016