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Impugnazioni civili - appello - prove - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16886 del 10/08/2016

Istanze istruttorie non accolte nel corso del giudizio - Riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Omissione - Conseguenze - Tacita rinuncia della parte.

Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16886 del 10/08/2016