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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del ricorso – Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 13094 del 25/07/2012

Nullità della notifica del ricorso - Ordine di rinnovazione - Deposito del ricorso nuovamente notificato - Termine di venti giorni - Art. 371 bis cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze.

Quando la Corte di cassazione abbia ordinato il rinnovo di una notificazione nulla, fissando il relativo termine per provvedervi ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., il mancato deposito in cancelleria del ricorso notificato entro venti giorni dalla scadenza di quel termine comporta l'inammissibilità e non la improcedibilità del ricorso stesso, in applicazione del principio di cui all'art. 371 bis cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 13094 del 25/07/2012