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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13683 del 31/07/2012

Ricorso fondato sull'asseritamente erroneo rigetto dell'eccezione di estinzione del processo - Deduzione come violazione di legge - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.

Chi lamenta in sede di legittimità l'erroneo rigetto, da parte del giudice di merito, dell'eccezione di estinzione del processo, invoca un vizio consistente in una nullità del procedimento (di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.), e non in una violazione di legge (di cui all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Ne consegue che il relativo motivo di ricorso è inammissibile, se prospettato come violazione di legge.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13683 del 31/07/2012