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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13683 del 31/07/2012

Deduzione in sede di legittimità di "errores in procedendo" - Sotto il profilo del vizio di motivazione - Ammissibilità - Esclusione.

Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso col quale si lamenti il vizio di motivazione della sentenza con la quale il giudice di merito abbia risolto una questione di diritto processuale: infatti, in tema di vizi del procedimento, l'accertamento demandato alla Corte di cassazione deve consistere unicamente nella verifica del rispetto, da parte del giudice di merito, della legge processuale, a nulla rilevando il modo in cui egli abbia motivato la propria decisione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13683 del 31/07/2012