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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - sospensione - dell'esecuzione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14680 del 28/08/2012

Provvedimento del giudice dell'esecuzione che decide sulla sospensione - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 cost. - Esclusione.

Il provvedimento pronunciato ai sensi dell'art. 401 cod. proc. civ., sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per revocazione, ha natura ordinatoria, poiché non contiene alcuna decisione in senso tecnico, né pregiudica in alcun modo la decisione della causa. Esso, pertanto, non è impugnabile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14680 del 28/08/2012