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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19921 del 14/11/2012

Accertamento di fatto del giudice del merito - Censurabilità - Limiti - Errore revocatorio e vizio di motivazione - Differenze.

L'apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, qualora sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, può configurare un travisamento, denunciabile solo con istanza di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ove si ricolleghi ad una valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19921 del 14/11/2012