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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6770 del 04/05/2012

Nozione - Soccombenza in senso sostanziale - Criteri di accertamento - Ordine delle domande prospettato dalla parte - Rilevanza - Fondamento.

La regola dell'art. 100 cod. proc. civ., a norma della quale per proporre una domanda, o per resistere ad essa, è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, nel senso che l'interesse ad impugnare presuppone una soccombenza, anche parziale, intesa in senso sostanziale e non formale. Nell'accertamento dell'interesse all'impugnazione non si può prescindere dalla prospettazione delle domande formulata dalla parte, anche con specifico riferimento all'eventuale preferenza per l'accoglimento dell'una domanda o dell'altra, rilevando in tal senso il principio dispositivo e non potendo il giudice valutare una domanda come più vantaggiosa per la parte, senza riguardo all'ordine di preferenza nel quale la parte stessa l'abbia introdotta.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6770 del 04/05/2012