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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7267 del 11/05/2012

Nozione - Erronea motivazione in diritto - Riconducibilità al n. 3 dell'art. 360 - Denuncia come vizio di motivazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.

È inammissibile, per erronea individuazione della tipologia del vizio, il motivo di ricorso per cassazione col quale si censura come vizio di motivazione un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nell'interpretazione della norma di diritto rilevante nella fattispecie, trattandosi di vizio che deve essere denunciato ai sensi del numero 3 dell'art. 360 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7267 del 11/05/2012