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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9287 del 08/06/2012

Sentenza di riforma di quella di primo grado - Obblighi restitutori - Efficacia di titolo esecutivo della relativa sentenza - Espressa statuizione di condanna alla restituzione - Necessità.

Una sentenza d'appello che, riformando quella di primo grado, faccia per ciò sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo se non contenga una espressa statuizione di condanna in tal senso.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9287 del 08/06/2012