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Impugnazioni civili - appello - intervento in causa e legittimazione dell'interventore – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10614 del 26/06/2012

Intervento in appello di parte costituita in primo grado in causa scindibile - Richiesta di riforma della sentenza - Qualificazione - Appello incidentale - Necessità - Conseguenze.

L'atto formalmente qualificato "di intervento in appello", con cui una delle parti del giudizio di primo grado, litisconsorte facoltativo ed al quale non sia stata notificata l'impugnazione proposta da alcuna di esse, si costituisca nel giudizio di secondo grado e chieda la riforma della sentenza, va qualificato come appello incidentale ed è ammissibile solo se, per colui che lo compie, non sia ancora spirato il termine per impugnare.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10614 del 26/06/2012