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Impugnazioni civili - opposizione di terzo - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11415 del 06/07/2012

Adozione - Pronuncia di adottabilità - Annullamento della sentenza - Nuovo procedimento - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di adozione di minori, l'accoglimento dell'opposizione di terzo, proposta dalla madre naturale in ordine al procedimento di adottabilità della propria figlia, dal quale era stata pretermessa, non richiede l'apertura di un nuovo procedimento, essendo legittima una nuova pronuncia sostitutiva della prima, in quanto le fasi rescindente e rescissoria si svolgono davanti allo stesso giudice; inoltre, tale pronuncia può essere basata anche su prove raccolte nel precedente giudizio, ove siano tali da integrare gli estremi necessari a dare dimostrazione di fatti controversi.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11415 del 06/07/2012